IL GOVERNATORE
  Visto l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991,  n.  52,  in  base  al
quale  e'  istitutito  presso la Banca d'Italia un albo delle imprese
che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti d'impresa ai sensi
della legge medesima;
  Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento emanato dal  Ministro  del
tesoro  con  decreto  del  12 maggio 1992, a norma del quale la Banca
d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per  l'iscrizione
all'albo;
                              E M A N A
le  disposizioni  procedimentali,  che  si riportano in allegato, per
l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti l'attivita' di cessione
ed acquisto dei crediti d'impresa.  Le societa' e gli enti, che  alla
data  di  entrata  in vigore del regolamento attuativo della legge 21
febbraio  1991,  n.  52,  gia'  esercitano  l'attivita',   provvedono
all'inoltro  dell'istanza entro e non oltre novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento.
   Roma, 16 giugno 1992
                                               Il Governatore: CIAMPI