IL GOVERNATORE Visto l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, in base al quale e' istitutito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti d'impresa ai sensi della legge medesima; Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento emanato dal Ministro del tesoro con decreto del 12 maggio 1992, a norma del quale la Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo; E M A N A le disposizioni procedimentali, che si riportano in allegato, per l'iscrizione all'albo delle imprese esercenti l'attivita' di cessione ed acquisto dei crediti d'impresa. Le societa' e gli enti, che alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della legge 21 febbraio 1991, n. 52, gia' esercitano l'attivita', provvedono all'inoltro dell'istanza entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Roma, 16 giugno 1992 Il Governatore: CIAMPI